Nel determinare l’an ed il quantum dell’assegno di divorzio bisogna tener conto del deterioramento delle condizioni degli interessati imputabile alla separazione

Nel determinare l’an ed il quantum dell’assegno di divorzio bisogna tener conto del deterioramento delle condizioni degli interessati imputabile alla separazione
19 Gennaio 2016: Nel determinare l’an ed il quantum dell’assegno di divorzio bisogna tener conto del deterioramento delle condizioni degli interessati imputabile alla separazione 19 Gennaio 2016

Con una recente sentenza, la Corte di Appello di Palermo (n. 1902/2015), ha affrontato il tema del rapporto intercorrente tra assegno divorzile e accordi di separazione. In particolare, il Collegio ha ribadito che “l’attribuzione dell’assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi avevano pattuito o escluso il versamento di un assegno per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti in relazione al pregresso tenore di vita coniugale”. Sulla base di questi principi, la Corte di Appello palermitana ha dapprima analizzato quali fossero state le condizioni economiche e le posizioni lavorative di entrambi gli ex coniugi, al momento della separazione, e poi quelle “attuali”, (cioè quelle sussistenti al momento della pronuncia sull’attribuzione dell’assegno divorzile di mantenimento). In particolare, il Collegio ha rilevato che all’epoca della separazione il marito era un dipendente della Polizia di Stato, mentre la moglie lavorava saltuariamente e la coppia abitava in un appartamento condotto in locazione, di talchè consensualmente i coniugi avevano convenuto il pagamento mensile di un assegno a carico del marito. Alla data della pronuncia della Corte d’Appello, la situazione era considerevolmente mutata. La donna, infatti, risultava ormai da tempo stabilmente impiegata presso un ente pubblico, nonchè domiciliata in un appartamento di sua proprietà. L’ex marito, pur mantenendo il suo impiego presso la Polizia di Stato, aveva avuto un figlio nato dall’unione con un’altra donna. Alla luce di tali elementi di fatto, ad avviso della Corte di merito, mentre le condizioni economiche dell’ex marito sono rimaste pressoché stabili (se non “peggiorate”, data la necessità di provvedere ai bisogni del figlio), quelle dell’ex moglie erano significativamente migliorate, determinando il venire meno della ragione giustificatrice della conferma dell’assegno di mantenimento precedentemente pattuito. Non solo. In tale occasione, la Corte ha avuto modo di soffermarsi su un aspetto non sempre condiviso o comunque non adeguatamente valorizzato dalla giurisprudenza, sottolinenado “…come risulti sostanzialmente irrealizzabile l’aspirazione a non veder minimamente intaccato il proprio tenore di vita anche a seguito della separazione, e come risulti invece inevitabile per entrambi gli interessati un certo deterioramento delle rispettive condizioni quale effetto diretto della separazione, ove si ponga mente anche alla duplicazione di tutte quelle voci di spesa fissa che se i coniugi non si fossero separati sarebbero state affrontate sinergicamente così consentendo ad entrambi di ritagliare una porzione di reddito da destinare alla complessiva qualificazione del tenore di vita” (cfr. Corte di Appello di Palermo, sent. n. 1902/2015). In altre parole, secondo la Corte d’Appello di Palermo, al fine di determinare l’an ed il quantum dell’assegno di divorzio, non si può non tener conto di un certo peggioramento, seppure minimo, che entrambe le parti subiscono in conseguenza della separazione, quale deriva dalla duplicazione di tutta una serie di spese, come l’affitto della casa coniugale e tanti altri esborsi che durante la convivenza venivano sostenuti una volta sola o comunque sensibilmente ridotti dall’organizzazione sinergica del menage familiare. Si tratta di un dato di fatto che riveste una notevole importanza, specialmente per i coniugi che percepiscono redditi più contenuti, al quale in molti casi i Giudici di merito non paiono attribuire la giusta importanza.

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